DENOMINAZIONE – SCOPI – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1. Costituzione
E’ costituita l’Associazione Giudici Onorari di Tribunale (AGOT) con sede in Milano viale Bianca Maria n.24 presso lo studio C&C Dottori Commercialisti Associati.
Art. 2. – Scopi
L’Associazione, priva di carattere politico e apartitica si propone i seguenti scopi:
Operare per garantire che le funzioni e le prerogative del potere giudiziario del quale i Giudici Onorari di Tribunale fanno parte siano definite ed assicurate secondo le norme costituzionali;
rappresentare i Giudici Onorari di Tribunale nei rapporti con le istituzioni e gli organi dello Stato nonché con gli enti privati e pubblici;
tutelare gli interessi economici e morali dei Giudici Onorari di Tribunale, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria da essi svolta al fine di favorire la regolare amministrazione della giustizia, anche per assicurare omogeneità di trattamento ed impiego in tutto territorio nazionale;
elaborare e promuovere proposte di riforma relativamente all’assetto dei Giudici Onorari di Tribunale per determinare funzioni, competenze e status giuridico ed economico, rispondenti al ruolo effettivamente svolto nell’esercizio della giurisdizione;
promuovere la formazione professionale dei Giudici Onorari di Tribunale e iniziative di carattere culturale, incontri di studio e dibattiti in materia di scienze giuridiche per la elaborazione di proposte legislative e di riforma;
promuovere, aderire e partecipare ad organismi consultivi e deliberativi del Ministero della Giustizia o costituiti insieme con altre associazioni dei magistrati onorari e dei magistrati professionali, su tutte le materie inerenti gli scopi sociali di cui al presente articolo;
curare la pubblicazione di un periodico online e di un sito.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Ogni iscritto potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell’attività Dell’associazione.
In tal caso, dovrà darne comunicazione alla segreteria affinché vengano autorizzate dal Presidente.
Art. 3. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’eventuale contributo dei soci e da eventuali legati e donazioni e deve essere destinato esclusivamente alle finalità dell’Associazione.
Ne consegue che il finanziamento delle iniziative dell’associazione è determinato dai contributi degli associati e dai legati e dalle donazioni che saranno accettate dal Consiglio Direttivo.
Qualora venga istituita la quota associativa, tutti i soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa entro il 31 ottobre di ogni anno. I soci che non saranno in regola con il versamento non possono votare. Il Presidente ed il Segretario potranno chiedere ai votanti l’esibizione della documentazione che attesti il versamento. Nel caso in cui il socio non corrisponda la quota associativa entro l’anno successivo a quello di maturazione può essere escluso dall’Associazione con decreto del Consiglio Direttivo per morosità.
I singoli associati non potranno pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso (art. 37 c.c.).
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio, se presente, verrà devoluto in beneficenza a ente scelto su deliberazione dell’ Assemblea.
DEI SOCI
Art 4. – Classificazioni
I soci si distinguono in Soci fondatori, Soci d’onore, Soci effettivi e Soci aggregati.
Sono soci fondatori i soci che hanno costituito l’ associazione ed hanno quindi sottoscritto l’atto di costituzione.
Sono soci d’onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito all’unanimità dal Consiglio Direttivo per essersi particolarmente distinte nell’attività svolta per la realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Sono soci effettivi i Giudici Onorari di Tribunale in attività dì servizio, qualora ne richiedessero l’iscrizione.
Sono soci aggregati i VPO, i Magistrati Onorari non di Tribunale, i Magistrati Professionali, gli Avvocati, i Professori universitari, i Ricercatori Universitari, i Dottori di Ricerca e gli esperti in materie giuridiche, qualora ne richiedessero l’iscrizione.
Si acquista la qualità di socio a seguito di delibera del Consiglio Direttivo come da art. 18, previa richiesta di iscrizione.
Art. 5. Diritti ed obblighi sociali
I soci fondatori ed i soci effettivi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali ed hanno diritto di voto nei Congressi e nei Convegni di studio indetti dall’Associazione.
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione, o quota annua di iscrizione; qualora l’Assemblea dei soci deliberasse il versamento di quote associative di iscrizione e annue, i soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti pagamento delle stesse fino a che sussista la qualità di socio.
Tutti i soci si impegnano a perseguire le finalità ed i principi costitutivi sopra indicati, in osservanza del presente Statuto e degli inviolabili valori di verità, lealtà e correttezza nei rapporti con i Colleghi, le Istituzioni ed i cittadini. La violazione dei principi e valori sopra riportati comporterà, in base alla graduazione della gravità, le sanzioni previste dal successivo articolo n. 8.
Tutti i soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell’Associazione.
I soci che assumono cariche di vertice dell’Associazione si impegnano a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l’intera durata della carica rivestita e per le elezioni immediatamente successive.
Art 6. – Perdita della qualità di socio.
La qualità di socio si perde previa delibera del Consiglio Direttivo :
-per recesso;
-per cessazione della qualità di magistrato onorario, salvo quanto previsto per la nomina di socio d’onore;
-per espulsione.
L’iscrizione all’Associazione è incompatibile con l’iscrizione a partiti politici e con l’assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni partitiche.
L’accettazione di candidature in elezioni politiche e amministrative determina la decadenza da incarichi rappresentativi nell’Associazione.
Costituisce causa di incompatibilità con l’iscrizione all’Associazione l’appartenenza ad associazioni segrete ex art. 18 cost. o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l’ordinamento democratico.
Art. 7. – Recesso del socio
Il socio può recedere in ogni tempo.
Nel caso in cui il socio recedente sia sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione del provvedimento sull’accoglimento del recesso fino all’esito del procedimento medesimo.
Art. 8 – Sanzioni disciplinari
I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l’Associazione, allo Statuto e quando dalla loro opera possa derivare discredito per l’Ordine Giudiziario e la Magistratura onoraria e professionale.
Ogni socio può ricorrere al Presidente per chiedere l’accertamento della violazione del presente Statuto da parte di un altro socio nonché per l’adozione delle sanzioni conseguenti costituite dalla censura, dalla sospensione e dalla espulsione.
La violazione dei principi e valori sopra riportati comporterà, in base alla graduazione della gravità, le sanzioni previste dal presente articolo, mediante decreto del Presidente, previa deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.
Le sanzioni disciplinari sono:
-la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio, dal Presidente dell’Associazione , in esecuzione del deliberato del Consiglio Direttivo;
-la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore ad un anno;
-l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità, deve essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo con la maggioranza del 4\5 ed è obbligatoria nel caso in cui il socio sia stato revocato dall’Ordine Giudiziario ovvero qualora abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi dell’Associazione ovvero con le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, compromettendone l’operato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
-l’Assemblea Generale;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il Vice Presidente
-Il Tesoriere;
Art. 10 – Assemblea Generale: composizione e attribuzioni
L’Assemblea Generale si compone di tutti i soci iscritti ed aventi diritto al voto.
Essa è l’organo supremo deliberante dell’Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi sociali di cui all’art. 2.
Ogni socio può ricorrere all’Assemblea per l’annullamento , la revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi centrali dell’Associazione.
L’Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell’Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in Milano ogni anno per la discussione di argomenti inerenti l’andamento dell’Associazione e, nel caso di presenza di patrimonio sociale, per l’approvazione del rendiconto finanziario.
L’Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in qualsiasi sede su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Essa inoltre deve essere convocata su richiesta di almeno cinquanta soci o tre delegati di sezione, per una data che non superi i due mesi dalla richiesta.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è deliberato dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi della seconda parte del comma precedente, l’ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni dei soci o dei Delegati di sezione richiedenti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato dal Vice Presidente, con PEC, oppure lettera raccomandata, ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata ed entro lo stesso termine deve essere pubblicato sul giornale e sul sito web dell’associazione se presenti.
In caso d’urgenza, per le Assemblee straordinarie, i termini di cui sopra – su delibera del Consiglio Direttivo – possono essere ridotti fino alla metà e può essere anche omessa la pubblicazione.
Art. 12 – Modalità di partecipazione all’Assemblea
Tutti i soci fondatori ed effettivi hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente il voto all’Assemblea.
Essi rappresentano pure, limitatamente alle materie incluse nell’ordine del giorno di convocazione, i soci che eventualmente li abbiano delegati per la singola Assemblea e secondo le norme del presente atto costitutivo.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di 5 soci.
Art. 13 – Assemblea Generale: costituzione e svolgimento
L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione , quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci.
Se non si è raggiunto il numero legale, l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione, nello stesso giorno dopo un’ora, ed è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea, all’inizio dell’incontro, elegge un Presidente e un Segretario.
Al Presidente eletto spettano la direzione dell’Assemblea ed i poteri ordinari e disciplinari ad essa relativi. Egli stabilisce l’ordine ed, eventualmente, la durata degli interventi, nonché l’ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.
La delibera si considera approvata se votata a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, in assemblea.
Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l’Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei votanti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, ad eccezione della votazione per la nomina del Consiglio Direttivo che avverrà – solo su richiesta di almeno 10 soci effettivi e fondatori- a voto segreto con scheda vistata dai Componenti del Consiglio Direttivo in carica.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è organo deliberante permanente dell’azione associativa, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea Generale. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da 5 membri di cui 3 soci fondatori e 2 soci effettivi o, in mancanza di soci effettivi, solo da soci fondatori, eletti dall’Assemblea Generale secondo le modalità indicate nel successivo art.15.
I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si dimetta o decada dalla carica, il Presidente o il Vice Presidente convocherà l’Assemblea Generale solo per la elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l’inizio delle operazioni di voto è fissato non prima del trentesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.
Art. 15 – Elezioni del Consiglio Direttivo – Sistema
Il Consiglio Direttivo è eletto a suffragio universale, con voto diretto sulle candidature presentate.
Possono candidarsi a componente del Consiglio Direttivo soltanto i Soci Effettivi ed i Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo indice ogni 3 (tre) anni le elezioni per la sua rinnovazione almeno due mesi precedenti la scadenza del triennio del suo insediamento.
Quando non sia possibile, per scioglimento anticipato del Consiglio o per altra causa procedere ai sensi del terzo comma del presente articolo, le elezioni sono indette entro 30 giorni dal verificarsi della causa che ne abbia determinato la necessità e l’inizio delle operazioni di voto è fissato per non prima del trentesimo giorno e non dopo il cinquantesimo giorno successivi.
Ciascun socio può votare purché munito di tessera associativa e purché non soggetto alla misura della sospensione prevista dalle norme del presente statuto.
Nel caso in cui si provveda al votazione segreta, ogni elettore può votare fino a tre
candidati apponendo il segno di croce accanto al nome dei prescelti. Sono nulli i voti di preferenza che eccedano il numero di tre nonché quelli espressi a favore di soggetti non candidati.
Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo e sua convocazione.
Il Consiglio Direttivo:
-elegge a maggioranza assoluta degli aventi diritto il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione tra i suoi membri e quando necessario a fini della gestione del Patrimonio, il Tesoriere;
-conferisce all’unanimità il titolo di socio d’onore;
-delibera a maggioranza degli aventi diritto su tutto ciò che inerisce all’azione associativa, uniformandosi alle decisioni della Assemblea Generale;
-delibera a maggioranza in merito alla richiesta di iscrizione a socio effettivo ed aggregato
-a maggioranza degli aventi diritto approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali,
-delibera a maggioranza la convocazione dell’Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria
-indice a maggioranza le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo;
-provvede in materia disciplinare a norma del presente statuto;
-organizza eventuali Congressi nazionali o altri convegni di studio
-provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dal presente Statuto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno. Inoltre il Presidente può convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve convocarlo quando lo chiedono almeno due membri del Consiglio Direttivo: qualora il Presidente non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni la convocazione potrà essere effettuata ad opera dei due richiedenti congiuntamente.
Per la validità della costituzione dell’assemblea del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) membri.
Art. 17 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione ed è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, del Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio medesimo. In caso di impedimento, di dimissioni o cessazione dalla carica da parte del Presidente, ne esercita le funzioni ad interim il Vice Presidente, fino alla cessazione dell’impedimento o alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 18 – Vice Presidente.
Il Vice Presidente è il responsabile della organizzazione strutturale ed amministrativa dell’Associazione ed è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo;
-coadiuva il Presidente in tutte le attività;
-svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;
-predispone, ove necessario, il bilancio annuale, congiuntamente al Presidente;
Art. 19 Attribuzioni del Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato, provvede ad effettuare i prelievi dai c/c bancari e dai c/c postali e i versamenti intestati all’Associazione, in base ad ordini emessi dal Presidente.
Art. 20 – Sezioni
In ogni sede di Corte di Appello può essere costituita una Sezione dell’Associazione, della quale fanno parte i soci che prestano servizio in qualità di Giudici Onorari di Tribunale nell’ambito del distretto. Ogni Sezione eleggerà il proprio Delegato che farà da intermediario tra la base degli associati e il Consiglio Direttivo dell’Associazione, senza ulteriori compiti e poteri.
Art. 21 Norma transitoria
Al momento della costituzione dell’Associazione per consentire che la stessa possa operare immediatamente, sono nominati i Membri del Consiglio Direttivo e quindi il Presidente e Vice Presidente tra i soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo è obbligato a convocare l’Assemblea dei Soci entro il 30.10.2019 per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.
Milano 29 maggio 2019
